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L'Hosting Provider attivo: l'ultima interpretazione giurisprudenziale (parte terza)

Diego Ganeo, 09/03/2022

Aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato nel 2019, nel caso VIMEO, il Tribunale di Roma ha avuto modo di esprimersi nuovamente, nel 2021, con duplice sentenza, rispettivamente nei casi RTI S.p.A. contro Qlipso Inc. e Dailymotion S.A.

Con riferimento al primo giudizio, l'attrice RTI evidenziava l'illecita riproduzione, sui canali digitali della convenuta Qlipso, di innumerevoli spezzoni audiovisivi estratti dai programmi "Grande Fratello", "Uomini e Donne", "Zelig", "Mai dire grande fratello" ecc. Quanto al secondo giudizio, RTI denunciava la medesima condotta illecita nei confronti della Dailymotion, sulla cui piattaforma internet erano stati diffusi abusivamente innumerevoli filmati tratti dai programmi "C'è posta per te", "L'isola dei famosi", "Cotto e mangiato", "Passaparola", "Casa Vianello" ecc.

La Qlipso, non contestando i diritti d'autore invocati da RTI, opponeva di assumere un ruolo di Internet Service Provider passivo, atteso che gli utenti della piattaforma di video sharing sulla quale era avvenuta la riproduzione illecita dei contenuti della RTI sono liberi di caricare in autonomia contenuti video a proprio piacimento, senza alcun intervento del provider. Sottilineava, inoltre, di non essere a conoscenza dei contenuti dei video caricati dagli utenti, atteso il significativo numero di filmati uploadati quotidianamente. Analogamente, nel secondo giudizio, Dailymotion affermava di essersi limitata a mettere a disposizione degli utenti una piattaforma internet, senza essere a conoscenza del fatto che i video caricati dagli utenti violavano i diritti d'autore di RTI.

Nel giudizio contro la Qlipso, RTI sottolineava che il portale della convenuta organizza i video per canali tematici, prevedendo un vero e proprio palinsesto; in breve, evidenziava che la Qlipso non si limita a consentire la pubblicazione di video agli utenti ma cataloga i medesimi contenuti, indicizzandoli al fine di renderne più agevole la consultazione. Parimenti, nel giudizio contro la Dailymotion, RTI rilevava che la piattaforma internet della convenuta mette a disposizione degli utenti un motore di ricerca che, addirittura, fornisce dei suggerimenti di ricerca, nonché catalaga ed indicizza i contenuti caricati in categorie estremamente precise. In ultima, RTI evidenziava che Dailymotion sfrutta commercialmente i contenuti caricati dagli utenti attraverso la pubblicazione contestuale di annunci pubblicitari.

Ecco come il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 gennaio 2021, si è espresso sul caso Qlipso: "il provider ha provveduto ad analizzare e selezionare i contenuti memorizzati nel sito, provvedendo a catalogarli, indicizzarli e organizzarli per sezioni e argomenti. Con le suddette attività di catalogazione e indicizzazione, la convenuta ha potuto constatare la presenza di programmi oggetto di diritto di proprietà, come pure l'assenza delle necessarie autorizzazioni per la loro diffusione, con conseguente obbligo di rimuovere i contenuti lesivi di diritti di terzi (...)".

Ed ecco come il medesimo tribunale capitolino, a distanza di soli due giorni, si è espresso nel giudizio avverso Dailymotion: "l'Internet Service Provider perde la qualità di soggetto neutro e passivo quando (...) abbia operato, sui dati che carica, forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali memorizzati dagli utenti, attraverso il controllo, la conoscenza e la profilazione dei dati in maniera non automatizzata".

A conclusione della presente rassegna di approfondimento, si riscontra come le tre pronunce giurisprudenziali esaminate vadano a consolidare l'ormai netta distinzione tra hosting provider attivo e passivo, assoggettando alla prima categoria l'ISP che operi una qualsiasi ingerenza tecnica volta a organizzare, controllare e sfruttare commercialmente i contenuti caricati dagli utenti.

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