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BIM e Proprietà Intellettuale

Diego Ganeo, 18/01/2021

Con riferimento all'utilizzo della metodologia BIM, uno dei temi caratterizzato da evidenti profili di criticità è indubbiamente il tema della proprietà intellettuale.

Differenti sono le perplessità sollevate in dottrina. Da una parte, poiché il progetto BIM accoglie in sé molteplici contributi resi da operatori differenti, ogni operatore potrebbe verosimilmente vantare una legittima pretesa di paternità sull'opera finale. Dall'altra, essendo il progetto BIM un prodotto scaturito dalla collaborazione di più operatori, si sostiene che la paternità dell'opera finale spetti invero al committente piuttosto che ai singoli operatori che hanno contribuito, in misure parziali, alla realizzazione del risultato finale.

Emergono, quindi, una serie di quesiti tutt'altro che scontati. In primis, si delinea la necessità di identificare con chiarezza a chi spetta, tra i vari operatori intervenuti, la titolarità del diritto di proprietà dell'opera d'ingegno realizzata. In secondo luogo, appare fondamentale tutelare i diritti dei prestatori d'opera o del committente dal riutilizzo futuro dell'opera di ingegno da parte di terzi. In ultima, risulta essenziale distinguere il concetto di titolarità dell'opera di ingegno dal concetto di utilizzazione dei diritti patrimoniali derivanti dall'opera d'ingegno.

Trattasi di tre differenti tematiche che richiederanno necessariamente un'accurata disciplina contrattuale, attraverso l'inserimento di specifiche clausole che prevedano nei dettagli le tutele da attribuire al committente e al prestatore d'opera intellettuale.

Silentwave, combinando le competenze legali con l'esperienza tecnica maturata nel supporto di processi BIM, è in grado di offrire a committenti, architetti, ingegneri e designer una puntuale ed efficace assistenza sul tema, così soddisfacendo al meglio ogni esigenza di tutela della proprietà intellettuale. Contattaci!